2/1/2025 |
IEEPA (migrazione del fentanil) |
Canada e Messico |
Tutte le merci; Prodotti energetici canadesi |
- Annunciati i dazi per i prodotti importati da
Canada e
Messico,
che entrerà in vigore il 4 febbraio 2025.
- Canada: 25% di dazi sulla maggior parte dei beni, 10% di dazi sui prodotti energetici.
- Messico: tariffa del 25% su tutte le merci.
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2/1/2025 |
IEEPA (migrazione del fentanil) |
Cina |
Tutte le merci |
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2/3/2025 |
IEEPA (migrazione del fentanil) |
Canada, Messico |
Tutte le merci; Prodotti energetici canadesi |
- I dazi annunciati il 1° febbraio per le merci importate da
Canada e
Il Messico si è fermato per 30 giorni (fino al 4 marzo 2025).
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2/4/2025 |
IEEPA (migrazione del fentanil) |
Cina |
Tutte le merci |
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2/5/2025 |
IEEPA (migrazione del fentanil) |
Cina |
Tutte le merci |
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2/10/2025 |
Sezione 232 (acciaio e alluminio) |
Tutti |
Acciaio e alluminio |
- Proclami emessi che prorogano la tariffa del 25%
acciaio (compresi i derivati) a tutti i paesi e l'aumento della tariffa del 10% al 25%
alluminio (compresi i derivati), in vigore dal 12 marzo 2025.
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3/4/2025 |
IEEPA (migrazione del fentanil) |
Canada, Messico |
Tutte le merci; Prodotti energetici canadesi |
- Canada/Messico: entrano in vigore tariffe del 25% e tariffe del 10% sul petrolio e sui prodotti energetici canadesi.
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3/4/2025 |
IEEPA (migrazione del fentanil) |
Cina |
Tutte le merci |
- Cina: la tariffa del 10% su tutte le merci provenienti dalla Cina è aumentata al 20%, a partire dal 4 febbraio 2025.
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3/6/2025 |
IEEPA (migrazione del fentanil) |
Canada, Messico |
Tutte le merci; prodotti energetici canadesi; potassa |
- Ordini esecutivi e scheda informativa
emesse merci esenti dal Canada e
Messico che soddisfano i requisiti delle regole di origine USMCA.
- La tariffa è stata abbassata al 10% per i prodotti energetici USMCA non idonei dal Canada e per il potassio non qualificato dal Canada o dal Messico.
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3/12/2025 |
Sezione 232 (acciaio e alluminio) |
Tutti |
Acciaio e alluminio |
- Dazi del 25% sull'acciaio
e alluminio
(compresi i derivati) importati da tutti i paesi entrano in vigore.
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3/26/2025 |
Sezione 232 (auto e ricambi auto) |
Tutti |
Automobili e ricambi auto |
- Proclamazione e
Scheda tecnica
ha emesso un'imposizione di una tariffa del 25% sulle automobili e su alcune parti di automobili, in vigore per le automobili il 3 aprile 2025 e non oltre il 3 maggio 2025 per i ricambi auto.
- Esenzioni tariffarie speciali per i ricambi auto conformi all'USMCA e per il valore del contenuto statunitense incorporato nelle auto importate nell'ambito dell'USMCA.
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4/2/2025 |
IEEPA (migrazione del fentanil) |
Cina |
Tutte le merci |
- La Casa Bianca pubblica una scheda informativa e
modifica gli ordini esecutivi del 1° febbraio e del 5 febbraio per porre fine al trattamento de minimis per le spedizioni di basso valore dalla Cina, a partire dal 2 maggio 2025.
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4/2/2025 |
IEEPA (reciproco) |
Tutti (tranne Canada e Messico) |
La maggior parte dei prodotti |
- Annuncio della tariffa di base del 10% per la maggior parte dei paesi, in vigore dal 5 aprile 2025.
- Le tariffe specifiche per paese entreranno in vigore il 9 aprile 2025 per i paesi elencati in
L'allegato 1 del
ordine esecutivo.
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4/3/2025 |
Sezione 232 (auto e ricambi auto) |
Tutti |
Automobili |
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4/4/2025 |
Sezione 232 (acciaio e alluminio) |
Tutti |
Birra e lattine vuote in alluminio |
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4/5/2025 |
IEEPA (reciproco) |
Tutti (tranne Canada e Messico) |
La maggior parte dei prodotti |
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4/8/2025 |
IEEPA (reciproco) |
Cina |
Tutte le merci |
- Tariffa specifica per paese del 34% aumentata all'84% su tutte le merci da
Cina, in vigore dal 9 aprile 2025.
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4/9/2025 |
IEEPA (reciproco) |
Tutti (tranne Canada e Messico) |
Tutte le merci |
- Le tariffe specifiche per paese (ad eccezione della Cina) sono state sospese per 90 giorni (fino al 9 luglio 2025). Nella maggior parte dei paesi si applica una tariffa del 10%.
- La tariffa specifica per paese dell'84% su tutte le merci da
La Cina è aumentata al 125%, a partire dal 10 aprile 2025.
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4/10/2025 |
IEEPA (reciproco) |
Cina |
Tutte le merci |
- La tariffa specifica per paese del 125% su tutte le merci da
La Cina in effetti.
- Sia la tariffa IEEPA del 20% sul fentanyl che la tariffa specifica per paese del 125% si applicano a tutte le merci importate dalla Cina per un totale del 145%.
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4/11/2025 |
IEEPA (reciproco) |
Tutti |
Semiconduttori; smartphone; Elettronica |
- Memorandum emesso che esclude alcuni semiconduttori, smartphone ed elettronica di consumo dalle tariffe annunciate il 2 aprile 2025.
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4/29/2025 |
IEEPA; Sezione 232 |
Tutti |
Tutte le merci; acciaio e alluminio; Auto e ricambi auto |
- Ordine esecutivo che rivede se e come determinate tariffe devono essere applicate cumulativamente e delinea una procedura per determinare quali tariffe devono essere applicate alle importazioni soggette a più azioni tariffarie.
- Proclama emesso che fornisce un credito parziale per i ricambi auto in base al valore di un veicolo costruito negli Stati Uniti da un produttore.
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5/2/2025 |
IEEPA (fentanil) |
Cina |
Tutte le merci |
- Termina il trattamento de minimis per tutte le spedizioni di basso valore importate dalla Cina .
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5/3/2025 |
Sezione 232 (auto e ricambi) |
Tutti |
Ricambi |
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5/12/2025 |
IEEPA (reciproco) |
Cina |
Tutte le merci |
- La tariffa del 125% sulle merci provenienti dalla Cina è stata abbassata al 10% per un periodo di 90 giorni (fino al 12 agosto 2025), dopodiché la tariffa del 10% aumenterà al 34%.
- Sia la tariffa IEEPA del 20% sul fentanyl che la tariffa specifica per paese del 10% si applicano a tutte le merci importate dalla Cina per un totale del 30%.
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6/4/2025 |
Sezione 232 (acciaio e alluminio) |
Tutto; Regno Unito |
Acciaio e alluminio |
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6/23/2025 |
Sezione 232 (acciaio e alluminio) |
Tutti |
Prodotti derivati dall'acciaio |
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7/7/2025 |
IEEPA (reciproco) |
Tutti (tranne Canada e Messico) |
Tutte le merci |
- Prorogata la pausa di 90 giorni (fino al 1° agosto 2025) sulle tariffe reciproche specifiche per paese che sono state temporaneamente ridotte al 10%
- La tariffa del 10% sulle merci provenienti dalla Cina rimane invariata e aumenterà al 34% il 12 agosto 2025.
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7/30/2025 |
IEEPA (Brasile) |
Tutti |
Tutte le merci |
- Ordine esecutivo e scheda informativa emessi che sospendono il trattamento de minimis per le spedizioni da tutti i paesi, in vigore dal 29 agosto 2025.
- Eccezioni: le spedizioni postali internazionali continueranno ad essere esenti da dazi. Se vengono consegnati da vettori di trasporto, saranno soggetti a dazi in base alla metodologia delineata nella Sezione 3 dell'ordine esecutivo.
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7/30/2025 |
IEEPA (minacce estere) |
Brasile |
Tutte le merci |
- Emessi un ordine esecutivo e una scheda informativa che impongono una tariffa IEEPA del 40% sulle importazioni dal Brasile, in vigore dal 6 agosto 2025.
- Accatastamento delle tariffe: si applicano sia la tariffa del 40% sulle minacce estere che la tariffa reciproca IEEPA del 10%, per un totale del 50% per le merci provenienti dal Brasile. Le tariffe applicabili della Sezione 232 non si accumulano.
- Eccezioni: le merci elencate nell'allegato I dell'ordine esecutivo o nel 50 U.S.C. 1702(b) non sono soggette alla tariffa aggiuntiva. Eccezione in transito: si vedano i dettagli descritti nella Sezione 2 dell'ordine esecutivo.
- Zona di Commercio Estero: Deve essere ammesso con status di straniero privilegiato.
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7/30/2025 |
Sezione 232 (rame) |
Tutti |
Semilavorati di rame e derivati intensivi del rame |
- Proclama emesso che impone tariffe del 50% sul rame semilavorato e sui derivati intensivi del rame, in vigore dal 1° agosto 2025.
- Accatastamento tariffario: il contenuto di rame soggetto alle tariffe della Sezione 232 non è soggetto alle tariffe reciproche IEEPA; il contenuto non di rame è soggetto alle tariffe reciproche IEEPA e al fentanil. Le merci soggette alle tariffe della Sezione 232 per auto/ricambi auto non sono soggette alle tariffe per il rame della Sezione 232.
- Zone di Commercio Estero: Le iscrizioni devono essere ammesse con status di straniero privilegiato.
- Svantaggio: non disponibile per le tariffe del rame.
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7/31/2025 |
IEEPA (migrazione del fentanil) |
Canada |
Tutte le merci |
- L'ordine esecutivo ha modificato l'aumento della tariffa IEEPA sul fentanil del 25% al 35% per le merci USMCA non qualificate importate dal Canada, a partire dal 1° agosto 2025.
- Trasbordi: la tariffa del 40% sostituisce la tariffa del 35% se si scopre che le merci sono state trasbordate per evitare la tariffa aggiuntiva e non si qualificano per l'USMCA.
- I prodotti energetici rimangono al 10% e il potassio che si qualifica per l'USMCA rimane al 10% per le importazioni dal Canada.
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7/31/2025 |
IEEPA (reciproco) |
Tutti |
Tutte le merci |
- Tariffe specifiche per paese adeguate per la maggior parte dei paesi, in vigore dal 7 agosto 2025.
- Trasbordi: Le merci risultate trasbordate per evitare la tariffa reciproca saranno soggette a una tariffa del 40%.
- Si applica la tariffa "baseline" del 10%, a meno che non venga sostituita da una tariffa specifica per paese.
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8/1/2025 |
IEEPA (migrazione del fentanil) |
Canada |
Tutte le merci |
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8/1/2025 |
Sezione 232 (rame) |
Tutti |
Semilavorati di rame e derivati intensivi del rame |
- Entra in vigore la tariffa del 50% per il rame semilavorato e i derivati intensivi del rame.
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8/6/2025 |
IEEPA (Brasile) |
Brasile |
Tutte le merci |
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8/6/2025 |
IEEPA (petrolio russo) |
India |
Tutte le merci |
- È stato emesso un ordine esecutivo che impone una tariffa IEEPA del 25% sulle importazioni dall'India, a partire dal 27 agosto 2025.
- Accatastamento tariffario: sia il 25% di tariffa sulle minacce estere che il 25% di tariffe reciproche , per un totale del 50% per le merci provenienti dall'India. Le tariffe applicabili della Sezione 232 non si accumulano.
- Eccezioni: le merci elencate nell'allegato ll dell'ordine esecutivo o nel 50 U.S.C. 1702(b) non sono soggette alla tariffa aggiuntiva. Eccezione in transito: si vedano i dettagli descritti nella Sezione 2(b) dell'ordine esecutivo.
- Zona di Commercio Estero: Deve essere ammesso con status di straniero privilegiato.
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8/7/2025 |
IEEPA (reciproco) |
Tutti (tranne Canada e Messico) |
Tutte le merci |
- A partire dal 31 luglio 2025, entreranno in vigore le tariffe specifiche per paese elencate nell'allegato I dell'ordine esecutivo.
- Rimane una tariffa del 10% per i paesi non elencati nell'allegato I dell'ordine esecutivo.
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8/7/2025 |
IEEPA (reciproco) |
UE e Giappone |
Tutte le merci |
- I dazi entrano in vigore sui prodotti provenienti dall'UE e dal Giappone.
- La tariffa reciproca dipende dalla colonna 1/aliquota del dazio generale (aliquota NPF). L'aliquota sarà pari a zero se l'aliquota NPF è maggiore o uguale al 15%. I beni con un'aliquota NPF inferiore al 15% saranno soggetti alle tariffe reciproche e NPF per portare la tariffa totale al 15%.
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8/11/2025 |
IEEPA (reciproco) |
Cina |
Tutte le merci |
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8/18/2025 |
Sezione 232 (acciaio e alluminio) |
Tutti |
Acciaio e alluminio |
- 407 codici aggiuntivi dell'Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) aggiunti all'elenco della Sezione 232 dei prodotti derivati dell'acciaio e dell'alluminio soggetti alla tariffa del 50%, in vigore dal 18 agosto 2025.
- La tariffa del 50% si applica al valore del contenuto di acciaio e alluminio.
- Cumulo tariffario: solo il contenuto non acciaio/alluminio è soggetto alle tariffe reciproche IEEPA.
- Svantaggio: i dazi della Sezione 232 su acciaio e alluminio non sono ammissibili per la restituzione.
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8/27/2025 |
IEEPA (petrolio russo) |
India |
Tutte le merci |
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8/29/2025 |
IEEPA (deficit commerciale) |
Tutti |
Tutte le merci |
- Esenzione de minimis sospesa per le importazioni da tutti i paesi.
- Eccezioni: le spedizioni postali internazionali continueranno ad essere esenti da dazi. Se vengono consegnati da vettori di trasporto, saranno soggetti a dazi in base alla metodologia delineata nella Sezione 3 dell'ordine esecutivo.
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9/29/2025 |
Sezione 232 (legname e legname) |
Tutti (tranne UE e Giappone) |
Legname, legname, derivati |
- Proclama e scheda informativa emessi che impongono <a rel="noopener noreferrer" https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/09/timber-.pdf" class="trk" trk-desc="esterno-whitehouse.gov-suspend-deminis" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tariffe sulle importazioni di legname, legname e loro prodotti derivati (prodotti in legno), a partire dal 14 ottobre 2025.
- Legname di conifere: tariffa del 10%, in vigore dal 14 ottobre 2025.
- Mobili imbottiti: tariffa del 25%, in vigore dal 14 ottobre 2025, aumenta al 30% il 1° gennaio 2026.
- Mobili da cucina e vanità: tariffa del 25%, in vigore dal 14 ottobre 2025, aumenta al 50% il 1° gennaio 2026.
- Cumulo delle tariffe: i prodotti non soggetti a queste tariffe della Sezione 232 saranno generalmente soggetti a tariffe reciproche.
- Eccezioni: la tariffa della Sezione 232 su alcune importazioni di legname dal Regno Unito non supererà il 10%. Per l'UE e il Giappone, non supererà l'aliquota del 15% composta dalla NPF e dalle tariffe reciproche.
- Zona di Commercio Estero: Deve essere ammesso con status di straniero privilegiato.
- Svantaggio: consentito dalle procedure standard.
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10/14/2025 |
Sezione 232 (legname e legname) |
Tutti (tranne UE e Giappone) |
Legname, legname, derivati |
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11/10/2025 |
IEEPA (reciproco) |
Cina |
Tutte le merci |
- La pausa di 90 giorni termina con la tariffa reciproca del 10% e aumenta al 34% per le merci importate dalla Cina.
- Accatastamento tariffario: Sia la tariffa del 20% sul fentanil che la tariffa reciproca del 34% si applicano alle merci provenienti dalla Cina, per un totale del 54%.
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1/1/2026 |
Sezione 232 (legname e legname) |
Tutti (tranne UE e Giappone) |
Mobili imbottiti, mobili da cucina e mobili da bagno |
- La tariffa del 25% su alcuni mobili imbottiti aumenta al 30% e la tariffa del 25% su mobili da cucina e mobili da bagno aumenta al 50%. Il legname di conifere rimane al 10%.
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